Lo Statuto Albertino, chiamato anche Statuto Fondamentale della Monarchia Sabauda del 4 marzo 1848 fu proclamato dal Sua Maestà il Re Carlo Alberto di Savoia. Lo Statuto può essere anche definito come la costituzione del Regno di Sardegna. Questo importante documento è rimasto in vigore dal marzo 1848 al 1946, nel momento in cui l'Italia con un referendum con gravi problemi d'irregolarità si trovò con la forma di governo repubblicana. Questo documento, redatto in lingua francese, è una carta costituzionale di tipo flessibile e ottriato. Inoltre prevede tutta una serie di diritti e doveri dei cittadini.
“CON LEALTÀ DI RE E CON AFFETTO DI PADRE…” (Preambolo dello Statuto)
Ricorre la prima domenica di Giugno la festa dello Statuto Albertino, promulgato in Torino addí 4/3/1848.
Fu celebrata per la prima volta il 27/2/1848, giorno della festa nazionale del Regno di Sardegna, dopo che lo Statuto era stato annunciato l'8 febbraio, ma non ancora proclamato. Fu poi spostata alla prima domenica del mese di giugno. Gradualmente assunse il significato di festa della Monarchia.
Vorrei qui spendere qualche parola sul destino cui andò incontro lo Statuto, non sotto l'aspetto giuridico-costituzionale, ma solo per mettere in luce una componente essenziale: la Costituzione Albertina, infatti, diventa un elemento insostituibile nella costruzione del mito risorgimentale e diventa simbolo e mito essa stessa.
Nella fase iniziale e costruttiva della festa dello Statuto, si coglie con straordinaria chiarezza il nesso che avviluppa la legittimazione politica di Casa Savoia, la spinta risorgimentale, l'unificazione e la costruzione del senso di identità nazionale.
Onorare lo Statuto significava rivendicare alla monarchia Sabauda, fondata sulla libertà costituzionale, il principio generatore di tutto: il “nation building” italiano.
Oggi in Italia nessuno può dubitare che se il Paese si ritrova privo di una sua specifica immagine, privo di riconoscibilità, è anche perché esso sconta un vuoto storico della propria identità: vale a dire l’assenza di una vera, effettiva, cultura liberal-conservatrice-risorgimentale.
Cultura di identificazione ragionata con il lascito del passato, con gli edifici, il paesaggio ed i costumi di un luogo, l’attaccamento ai valori ricevuti, la diffidenza verso tutto ciò che distrugge la tradizione e infine senso delle istituzioni, considerazione per i ruoli, i saperi, le competenze ed il rispetto delle regole.
In conclusione, necessita ritornare all’ideale dell ’ “uomo risorgimentale”, siccome scultoreamente ritratto dal Casati: “...forte, ma non mai tratto ad abusare della forza; geloso della cosa pubblica, amata in se stessa e non per altro; schivo di onori ma non di doveri, difficili e pericolosi; consapevole di quei limiti morali, oltre i quali l’azione diventa infingimento e debolezza” (Discorso Ministro Pubblica Istruzione 18/10/1924, nel 75mo anniversario della morte del Re Carlo Alberto).
Parole dalle quali emerge uno spirito senza tempo, e mai come oggi di grande attualità.
Così come di estrema attualità risulta l’ispirazione che si ricava dalla lettura di uno degli 84 articoli dello Statuto, l’art. 50: “Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità”.
Anche se a volte la Storia appare per certi versi “nuntia vetustatis”, rimane pur sempre “magistra vitae”.
Carlo Alberto
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME Ecc. Ecc. Ecc.
Con lealtà di Re e con affetto di Padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri sudditi col Nostro proclama dell’8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo; nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.
Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Art. 2. - Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.
Art. 3. - Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.
Art. 4. - La persona del Re è sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re può far grazia e commutare le pene.
Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati, ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.
Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.
Art. 11. - Il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiti.
Art. 12. - Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell’ordine della successione al trono, sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent’uno.
Art. 13. - Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.
Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.
Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci Giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.
Art. l6. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l’Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.
Art. 17. - La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuto l’età di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.
Art. 18. - I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all’esecuzione delle Provvisioni d’ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re.
Art. 19. - La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l’uso dei. reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, nonché di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l’avvenimento del Re al Trono.
Art. 20. - Oltre ai beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.
Art. 21. - Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.
Art. 23. - Il Reggente, prima d’entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libertà individuale è garantita. Nessuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.
Art. 28. - La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. - Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.
Art. 30. - Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.
Art. 31. - Il debito pubblico è guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.
Art. 32. – E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.
Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art. 33. - Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:
1· Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2· Il Presidente della Camera dei Deputati;
3· I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
4· I Ministri di Stato;
5· I Ministri Segretari di Stato;
6· Gli Ambasciatori;
7· Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;
8· I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
9· I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;
10· L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
11· I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
12· I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13· Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni,
14· Gli Ufficiali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività.
15· I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni:
16· I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
17· Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
18· I rnembri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
19· I Membri ordinari del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di servizio;
20· Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
21· Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.
Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.
Art. 36. - Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico, Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato. sotto pena di nullità.
Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato. che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. - La Carnera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. - Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re. non ha compiuto l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.
Art. 41. - I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.
Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.
Art. 44. - Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione,
Art. 45. - Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto. nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.
Art. 46. - Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.
Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. - Le sessioni del Senato e della Camera, dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra è illegale. e gli atti ne sono intieramente nulli.
Art. 49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.
Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.
Art. 51. - I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.
Art. 52. - Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.
Art. 53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.
Art. 54. - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla, maggiorità de’ voti.
Art. 55. - Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dal le Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera. la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. – Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.
Art. 58. - Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59. - Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.
Art. 60. - Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprii membri.
Art. 61. - Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo di un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.
Art. 62. - La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E' però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi. in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.
Art. 63. - Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isqruittinio segreto. Quest’ultimo meno sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.
Art. 64. - Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.
DEI MINISTRI
Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nella altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richiedano.
Art. 67. - I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.
DELL‘ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68. - La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.
Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.
Art. 70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71. - Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.
Art. 72. - Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.
Art. 73. - L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.
Art. 75. - La Leva militare è regolata dalla legge.
Art. 76. - E' istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.
Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.
Art. 78. - Gli Ordini Cavallereschi ora, esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art. 79. - I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro. che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.
Art. 80. - Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re.
Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.